L’upi effettua controlli a campione in merito al rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili ai prodotti al di fuori delle aziende. Procede inoltre a un controllo se vi sono indizi giustificati secondo cui un prodotto non è conforme alle prescrizioni.
Secondo l’art. 22 cpv. 2 OSPro, un controllo comprende:
- un esame formale inteso a stabilire se la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica (ad esempio le istruzioni per l’esercizio) soddisfano i requisiti,
- un controllo visivo del prodotto,
- se necessario, controlli funzionali,
- altri controlli successivi.
Nell’ambito della sorveglianza del mercato, l’upi è autorizzato in particolare a:
- chiedere la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità dei prodotti,
- prelevare campioni,
- ordinare verifiche,
- accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.
Se chi immette in commercio un prodotto non esibisce o esibisce in modo incompleto la documentazione richiesta entro il termine fissato dall’organo di controllo, l’upi può ordinare una verifica successiva. Le spese sono a carico del responsabile dell’immissione in commercio.
L’upi può ordinare una verifica successiva anche nel caso in cui:
- dalla dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 9 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) non risulta in modo sufficiente che un prodotto è conforme ai requisiti,
- sussistono dubbi sul fatto che un prodotto corrisponda alla documentazione inoltrata.
Se da una verifica successiva risulta che un prodotto non corrisponde alle prescrizioni, l’upi riscuote un emolumento dal responsabile dell’immissione in commercio.